(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 3 del 21 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
                            HA DICHIARATO
 
con  sentenza  n. 488 del 16 dicembre 1992 non fondata la quesione di
legittimita' costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente  del
Consiglio dei Ministri
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
   dando  atto  che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto
dall'art. 43, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della
Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione di  urgenza
ed   alla  conseguente  entrata  in  vigore  della  legge  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine di assicurare l'espletamento delle attribuzioni delle
segreterie particolari del presidente del vicepresidente e di ciascun
assessore, cosi' come definite  dall'allegato,  parte  seconda,  alla
legge  regionale  1›  agosto  1979,  n. 42 "Ordinamento dei servizi e
degli uffici della giunta regionale"  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,   le   qualifiche   funzionali   degli  organici  delle
segreterie medesime, con riferimento al contingente numerico definito
dal primo comma dell'art.  22  della  legge  regionale  citata,  sono
stabilite dalla tabella A, allegata alla presente legge.